SCHEDA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
COSA E’:
ricovero psichiatrico coatto (contro la nostra volontà)
CHI LO DISPONE :
il Sindaco del comune di residenza o presso cui ci si trova
CHI LO PROPONE :
un medico (non importa se psichiatra o meno, appartenente alla struttura pubblica o privato)
CHI LO CONVALIDA :
un medico operante nella struttura sanitaria pubblica (spesso l’Ufficiale Sanitario)
QUANDO PUO’ ESSERE FATTO :
quando i due medici di cui sopra dichiarano:
che la persona affetta da alterazioni psichiche tali da doversi attivare urgenti interventi terapeutici;
che la stessa rifiuta tali interventi;
che non esistano alternative extraospedaliere al ricovero.
CHI VIGILA :
Il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto il TSO (generalmente operante presso le preture). A lui il Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato dalle certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare assunte le informazioni del caso può convalidare o non convalidare il ricovero
DOVE PUO ESSERE EFFETTUATO IL RICOVERO:
solo presso i reparti psichiatrici istituiti presso gli ospedali civili
QUANTO DURA :
7 (sette) giorni; rinnovabili con provvedimento del Sindaco su proposta del Primario del reparti psichiatrico
CHI VIGILA SUL RINNOVO DEL TSO :
il Giudice Tutelare. A lui Sindaco manda il provvedimento di proroga del TSO per la convalida
CHE DIRITTI ABBIAMO :
1. abbiamo diritto alla notifica del provvedimento di TSO. In assenza di questa notifica nessuno pUò obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamenti penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisano gli estremi dello stato di necessità);
2. abbiamo diritto di presentare ricorso avverso al TSO al Sindaco che lo ha disposto. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni...). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il provvedimento);
3. abbiamo diritto di avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata del TSO e delegando, se vogliamo, una persona di nostra fiducia a rappresentarci al processo;
4. abbiamo diritto di scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati;
5. abbiamo diritto di conoscere le terapie che ci vengono somministrate e di poter scegliere fra una serie di alternative;
6. abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno;
7. abbiamo diritto di essere rispettati nella nostra dignità psichica e fisica. Anche se sottoposti a TSO nessuna contenzione fisica può esserci applicata, se non in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili;
8. abbiamo diritto di dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro stato di salute e i trattamenti che riceviamo;
9. abbiamo diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono indossare cartellini di riconoscimento)
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